OBBLIGO VACCINALE PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE, PENA LA SOSPENSIONE DALL’ORDINE
L’art. 1 del D.L. 172/2021, che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 44/2021, sancisce l’estensione dell’obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall’esercizio della professione al pari dall’omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento dell’adempimento di tali obblighi, le competenze sono state trasferite integralmente dalle ASL agli Ordini delle professioni sanitarie che dovranno provvedere ad accertare l’avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l’iscritto inadempiente.
La procedura standardizzata per l’accertamento dell’adempienza agli obblighi vaccinale prevede:
- controllo da parte della Federazione Nazionale ed immediata comunicazione all’Ordine territoriale competente dei nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale, con frequenza giornaliera;
- invio da parte del Presidente dell’Ordine territoriale di un invito/diffida al professionista sanitario al fine di assumere le informazioni richieste dalla legge e pertanto: l’avvenuto adempimento dell’obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell’obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito;
- qualora non pervengano all’Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall’invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l’adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, il Consiglio territoriale adotta una deliberazione in cui accerta l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e sospende l’iscritto annotando tale sospensione. L’avvenuta deliberazione dovrà essere comunicata all’iscritto ed al datore di lavoro, se conosciuto.
La sospensione dura fino al 15 giugno 2022 (6 mesi dal 15 dicembre 2021) ovvero finché l’iscritto non avrà adempiuto all’obbligo vaccinale. L’Ordine potrà venire a conoscenza dell’avvenuto adempimento o attraverso le comunicazioni periodiche della Federazione o su impulso dell’iscritto. L’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale comporta il venir meno della sospensione e la cancellazione della relativa annotazione che il Consiglio territoriale delibera dandone comunicazione all’interessato ed al datore di lavoro, se noto.