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FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

ancora un mese per completare la formazione del triennio 2020-2022 e per inserire eventuali esoneri\esenzioni\crediti individuali (es. autoformazione) nei trienni precedenti

Cari colleghi, Care Colleghe,

con il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

L’art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall’ambito sanitario o meno dell’attività svolta. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.
Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l’emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all’articolo 10 della legge Gelli, per il quale non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

Lo scorso 30 giugno 2022 è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall’iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall’Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il portale CoGeAPS il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

Infine si ricorda che per i “Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è possibile purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica delibera in termini di volume economico chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria – di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

Tutto ciò premesso, vi informiamo che nei prossimi giorni l’Ordine provvederà ad effettuare le verifiche in merito alle posizioni dei propri professionisti e trasmettere una lettera informativa a coloro che non risultano ancora certificabili indicando triennio e stato dei crediti acquisiti, in modo che gli stessi possano provvedere quanto prima ad attivarsi per completare il proprio percorso come già illustrato in precedenza.

A tale proposito si ricorda che il tempo per vedere comparire un corso accreditato sul portale CoGeAPS richiede almeno 90 giorni dalla data di chiusura dell’evento formativo. Per tale motivo invitiamo a tenere sempre copia degli attestati rilasciati.

Cordiali saluti
Referente Formazione
Ordine Territoriale Marche

*Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..

OBBLIGO VACCINALE PROFESSIONISTI SANITARI

OBBLIGO VACCINALE PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE, PENA LA SOSPENSIONE DALL’ORDINE

L’art. 1 del D.L. 172/2021, che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 44/2021, sancisce l’estensione dell’obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall’esercizio della professione al pari dall’omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento dell’adempimento di tali obblighi, le competenze sono state trasferite integralmente dalle ASL agli Ordini delle professioni sanitarie che dovranno provvedere ad accertare l’avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l’iscritto inadempiente.

La procedura standardizzata per l’accertamento dell’adempienza agli obblighi vaccinale prevede:

  1. controllo da parte della Federazione Nazionale ed immediata comunicazione all’Ordine territoriale competente dei nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale, con frequenza giornaliera;
  2. invio da parte del Presidente dell’Ordine territoriale di un invito/diffida al professionista sanitario al fine di assumere le informazioni richieste dalla legge e pertanto: l’avvenuto adempimento dell’obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell’obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito;
  3. qualora non pervengano all’Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall’invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l’adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, il Consiglio territoriale adotta una deliberazione in cui accerta l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e sospende l’iscritto annotando tale sospensione. L’avvenuta deliberazione dovrà essere comunicata all’iscritto ed al datore di lavoro, se conosciuto.

La sospensione dura fino al 15 giugno 2022 (6 mesi dal 15 dicembre 2021) ovvero finché l’iscritto non avrà adempiuto all’obbligo vaccinale. L’Ordine potrà venire a conoscenza dell’avvenuto adempimento o attraverso le comunicazioni periodiche della Federazione o su impulso dell’iscritto. L’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale comporta il venir meno della sospensione e la cancellazione della relativa annotazione che il Consiglio territoriale delibera dandone comunicazione all’interessato ed al datore di lavoro, se noto.

VACCINAZIONI PROFESSIONISTI SANITARI

Il D.L. n. 79 del 1/4/2021 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 1/4/2021, ha previsto la obbligatorietà della vaccinazione anti COVID-9 dei professionisti sanitari e quindi anche dei Chimici e dei Fisici iscritti all’Albo.
L’Ordine ha provveduto, in ottemperanza del comma 3 dell’art. 4 del citato Decreto, a tramettere alla Regione Marche l’elenco degli iscritti.
La Regione non ha ancora provveduto a comunicare le modalità operative per la vaccinazione.

QUESTIONE CHIMICI E FISICI NELLE ARPA

Molti professionisti che operano nelle Agenzie Ambientali, fra i quali anche chimici e fisici, hanno inviato una lettera alle Autorità Interessate nella quale evidenziano i problemi che l’atteggiamento e le iniziative dei Direttori Generali delle stesse stanno suscitando nel lavoro quotidiano, svilendo le attività svolte che richiedono una sempre più alta qualificazione professionale.

L’Ordine dei Chimici e dei Fisici delle Marche in merito ha ritenuto di emettere un comunicato per esprimere la propria solidarietà istituzionale ai colleghi delle ARPA.

Anche la Federazione Ha pubblicato un comunicato in merito

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=92610

Riteniamo anche opportuno pubblicare anche il Comunicato emesso in passato dalla Federazione Nazionale dei chimici e dei Fisici sulla questione.

NUOVO ORARIO SEGRETERIA

Si comunica che dal 1 settembre 2020 la sgreteria dell’Ordine osserverà il seguente orario:
Martedì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 17,00

Giovedì dalle 14,00 alle 18,00